Apprendistato, si può chiedere l’aspettativa?

Isabella Policarpio

29 Novembre 2019 - 11:22

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Durante il contratto di apprendistato è possibile chiedere l’aspettativa oppure spetta solo nei contratti a tempo indeterminato? La legge ammette l’aspettativa non retribuita anche se, in alcuni casi, potrebbe venir meno la formazione obbligatoria. Ecco tutta la disciplina.

Apprendistato, si può chiedere l’aspettativa?

Durante l’apprendistato è possibile chiedere l’aspettiva? E quali sono le conseguenze dell’assenza prolungata sul contratto? Facciamo chiarezza.

Chi è apprendista ha diritto a chiedere al datore l’aspettativa non retribuita, per esempio per motivi di salute di un familiare o per svolgere attività di volontariato, tuttavia bisogna fare attenzione a non compromettere gli obblighi formativi, fondamentali per la trasformazione dell’apprendistato in un contratto a tempo indeterminato.

Dunque, se l’aspettativa dal lavoro supera i 30 giorni e il datore ritiene che l’assenza abbia impedito la formazione, il termine finale dell’apprendistato può essere prorogato. In questo articolo spiegheremo nel dettaglio cosa prevede la legge e quali sono gli obblighi in capo al datore di lavoro.

Apprendistato, si può chiedere l’aspettativa?

Anche nel contratto di apprendistato è prevista l’aspettativa. Infatti la normativa nazionale prevede che l’apprendista abbia lo stesso trattamento previsto dal CCNL di categoria per gli altri dipendenti non apprendisti. Ciò riguarda le ore di permesso, i giorni di ferie e di malattia, la maternità e anche l’aspettativa non retribuita.

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Apprendistato, che succede se l’aspettativa compromette la formazione obbligatoria?

Uno dei presupposti imprescindibili del contratto di apprendistato è la formazione dell’apprendista, formazione che nel caso di una lunga assenza può essere compromessa. Il datore di lavoro, infatti, deve rispettare alcuni obblighi formativi cadenzati negli anni previsti dal contratto (3, 4 o 5 anni), funzionali a far acquisire all’apprendista le competenze necessaria alla qualifica finale.

L’articolo 42 del D.lgs 81/2015 , testo unico dei contratti, prevede che in caso di assenza dell’apprendista (per malattia, infortunio e altre cause involontarie) il termine del contratto possa essere prorogato, in modo da rispettare gli obblighi formativi. Ma cosa succede in caso di aspettativa non retribuita? Su questo punto c’è un vuoto normativo, per questo sono intervenute diverse volte la Fondazione studi dei consulenti del lavoro e la Corte di Cassazione. Entrambe hanno esteso la disposizione normativa anche all’aspettativa, poiché pur essendo un diritto del dipendente mette a rischio uno caposaldo dell’apprendistato, cioè la formazione professionale, il che giustifica la proroga del contratto.

Quindi anche in questa ipotesi è ammesso il prolungamento del termine contrattuale, ma solo se l’assenza supera i 30 giorni, un’astensione minore dal lavoro non è considerata idonea a compromettere la formazione.

La proroga del termine deve essere opportunamente comunicata all’apprendista, pena la conversione dell’apprendistato in un contratto a tempo indeterminato alla data originariamente prevista. La mancata comunicazione o la comunicazione tardiva, inoltre, potrebbero dar luogo ad una sanzione amministrativa in capo al datore di lavoro.

Si ricorda che lo spostamento in avanti del termine dell’apprendistato deve essere comunicato al Centro per l’impiego che ha preso in cura la pratica del giovane apprendista tramite Co Unilav.

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