Anticipo TFS/TFR dipendenti pubblici, ecco il decreto: pagamento entro 75 giorni dalla richiesta

Flavia Provenzani

08/07/2019

05/07/2020 - 18:59

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Anticipo buonuscita per i dipendenti pubblici: fino a 45.000€ di TFR/TFS pagati entro 75 giorni dalla cessazione del servizio. È pronto il decreto del Ministero della Funzione Pubblica, attesa per l’accordo quadro con l’ABI.

Anticipo TFS/TFR dipendenti pubblici, ecco il decreto: pagamento entro 75 giorni dalla richiesta

Anticipo TFR dipendenti pubblici: finalmente è pronto il decreto del Ministero della Funzione Pubblica con il quale viene regolata l’erogazione anticipata della buonuscita dei dipendenti pubblici sotto forma di prestito erogato dal settore bancario.

Dopo mesi di silenzio, quindi, è arrivato il decreto con il quale si dà attuazione di quanto stabilito dal decreto 4/2019 (lo stesso di Quota 100 e reddito di cittadinanza) in merito all’anticipo del TFS/TFR dei dipendenti pubblici fino ad un massimo di 45.000€.

Prima di andare avanti, però, è bene chiarire che mancano ancora dei passaggi affinché l’anticipo diventi operativo: come spiegato dal Ministro della PA Giulia Bongiorno, adesso lo schema del provvedimento sarà inviato sia al Garante della privacy che a quello su mercato e concorrenza dai quali si attende il via libera. È atteso inoltre il parere del Consiglio di Stato.

Solo allora il DPCM sull’anticipo del TFR degli statali sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale così che ABI (Associazione bancaria italiana) e Ministero del Lavoro e delle politiche sociali possano stipulare l’accordo quadro con il quale saranno fissate le condizioni - e verrà fatta chiarezza sul tasso di interesse - per la concessione del prestito.

Anticipo TFR/TFS dipendenti pubblici: perché è importante?

In attesa che la procedura volga al termine ricordiamo perché il decreto sull’anticipo della buonuscita è così atteso dai dipendenti pubblici. Come noto, infatti, oggi i dipendenti pubblici per ricevere l’indennità di buonuscita (TFR o TFS a seconda del regime di appartenenza) devono attendere diversi mesi; un’attesa variabile a seconda della motivazione che ha portato alla cessazione del rapporto di lavoro.

Nel dettaglio, tolto il caso di cessazione per inabilità o decesso - per i quali bisogna attendere appena 105 giorni per il pagamento del TFR/TFS - la liquidazione viene pagata dopo 12 (pensione di vecchiaia) o 24 mesi (pensione anticipata o dimissioni), con altri 3 mesi di tolleranza.

Nel peggiore dei casi, quindi, la prima rata del TFR/TFS - di massimo 50.000€ - potrebbe arrivare dopo 27 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Il decreto pensioni, inoltre, ha introdotto un’ulteriore “penalizzazione” per quei dipendenti pubblici che accedono alla pensione facendo ricorso a Quota 100; in questo caso, infatti, il TFR/TFS (a seconda del regime di appartenenza del dipendente) viene pagato solamente al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, quindi al compimento dei 67 anni di età.

Per questo motivo nel decreto 4/2019 si è cercato di tendere la mano in favore dei dipendenti pubblici permettendo loro di ricevere fino a 45.000€ di TFR/TFS al momento stesso della cessazione del rapporto di lavoro, tramite un prestito erogato da un istituto di credito con un tasso di interesse agevolato.

Inoltre, viene introdotta una detassazione Irpef variabile dall’1,5% al 7,5% sulla quota di TFS pagata nei mesi successivi al pensionamento.

Prima di andare avanti è importante ricordare che già oggi ci sono degli istituti di credito che hanno previsto delle forme di finanziamento per l’anticipo del TFR/TFS dei dipendenti pubblici e senza limiti di importo (potete consultarli cliccando qui); in questo caso, comunque, il tasso di interesse dovrebbe essere meno conveniente rispetto a quello previsto dai nuovi accordi.

Anticipo TFS/TFR: prestito bancario fino a 45.000€

Per prima cosa bisogna fare chiarezza sulla differenza tra TFS (trattamento di fine servizio) e TFR (trattamento di fine rapporto). Nel dettaglio, si parla dell’uno e dell’altro compenso corrisposto a titolo di indennità di liquidazione a seconda dell’anno di assunzione dell’interessato:

  • TFR: per i lavoratori assunti a tempo determinato successivamente al 30 maggio 2000, oppure assunti con contratto a tempo indeterminato successivamente al 1 gennaio 2001
  • TFS: per il personale assunto a tempo indeterminato prima del 1 gennaio 2001.

In questo caso specifico, quindi, i dipendenti pubblici che andranno in pensione nel 2019 rientrano tutti - o quasi - nel regime di TFS. A questo punto vediamo cosa dice il decreto in merito alla possibilità di ricevere un anticipo di questa indennità.

È nel comma II dell’articolo 23 che se ne parla, stabilendo che tutti possono beneficiare di questa possibilità indipendentemente dall’opzione alla quale si è fatto ricorso per l’accesso alla pensione. L’anticipo del TFS/TFR, quindi, non vale solamente per chi ricorre a Quota 100.

L’importo massimo che si può ottenere con l’anticipo è di 45.000€. Invece, il tasso di interesse annuo a carico del soggetto finanziato -”comprensivo di ogni eventuale onere” - non può essere superiore al “limite massimo del valore dell’indice generale del Rendistato pubblicato, con cadenza mensile dalla Banca d’Italia, aumentato di 30 centesimi”.

Vi è poi il vantaggio che il finanziamento è esente da “imposta di registro, dall’imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto”.

In ogni caso, l’importo del TFS ricevuto a titolo di anticipo - con i relativi interessi - viene trattenuto dall’Inps che provvede alla restituzione del prestito alla concorrenza dell’indennità di buonuscita.

Richiesta di anticipo TFR/TFS per i dipendenti pubblici

Il DPCM appena pubblicato fa chiarezza sugli adempimenti da seguire ai fini della richiesta dell’anticipo TFR/TFS. Nel dettaglio, il percorso che porta al pagamento anticipato della buonuscita è così strutturato:

  • fare richiesta all’ente erogatore del TFR/TFS (generalmente si tratta dell’Inps) la certificazione attestante il diritto all’anticipazione;
  • rivolgersi ad uno degli istituti di credito aderenti all’iniziativa (saranno elencati nella convenzione ABI-Ministero del Lavoro) presentando la richiesta di anticipo;
  • l’istituto di credito a sua volta si rivolge all’ente di erogazione chiedendo la conferma della sussistenza dei presupposti per l’anticipazione;
  • in caso di esito positivo di quest’ultima fase la liquidazione dell’anticipo avverrà entro i successivi 15 giorni.

In ogni caso tra la domanda della certificazione e l’accredito del TFR non devono passare più di 75 giorni.

Detassazione del TFS/TFR

L’articolo successivo del decreto 4/2019, il n° 24, invece prevede un regime di tassazione agevolato per il TFS. Nel dettaglio, l’aliquota Irpef sull’indennità di fine servizio (“comunque denominata”) è ridotta - per le indennità corrisposte almeno dopo i 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, nella misura pari a:

  • 1,5% per le indennità corrisposte dopo 12 mesi;
  • 3,0% per le indennità corrisposte dopo i 24 mesi;
  • 4,5% per le indennità corrisposte dopo i 36 mesi;
  • 6,0% per le indennità corrisposte dopo i 48 mesi;
  • 7,5% per le indennità corrisposte dopo i 60 mesi.

Questa disposizione, però si applica solamente sull’imponibile dell’indennità inferiore ai 50.000€.

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