Agevolazioni Legge 104, cosa spetta e quando. La guida aggiornata al 2023

Simone Micocci

16 Febbraio 2023 - 15:48

condividi

Legge 104, quali agevolazioni e tutele spettano ai disabili e ai loro familiari? Ecco l’elenco completo.

Agevolazioni Legge 104, cosa spetta e quando. La guida aggiornata al 2023

Ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, alla persona disabile - e in alcuni casi ai suoi familiari - spettano una serie di agevolazioni e benefici economici. È nel testo della legge 104 - recante i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona disabile - che si trovano alcune delle informazioni utili ai fini della richiesta di eventuali bonus e agevolazioni, ma negli anni si sono aggiunte altre norme a incrementare il plateau delle tutele in vigore.

A oggi ci sono agevolazioni fiscali o anche regole più favorevoli per il calcolo delle prestazioni collegate al reddito (è il caso, ad esempio, del Reddito di cittadinanza, come pure dell’Assegno unico per figli a carico). Non mancano poi le maggiori tutele riconosciute in ambito lavorativo, come ad esempio la possibilità di beneficiare di appositi permessi retribuiti (riconosciuta anche a chi assiste un familiare disabile) o anche del congedo straordinario della durata di 2 anni.

Benefici, tutele e agevolazioni previsti dalla legge 104/1992 sono talmente tanti - e toccano talmente diversi ambiti - che è particolarmente difficile essere informati su tutto ciò a cui si ha diritto.

A tal proposito, ecco una guida dedicata dove abbiamo riassunto quanto di più vicino al concetto di “beneficio e agevolazione” è riservato oggi sia ai disabili che ai familiari che assistono una persona con handicap ai sensi di quanto stabilito dalla normativa.

Agevolazioni auto e benzina

Tra le agevolazioni figurano quelle riconosciute in caso di acquisto di un auto che soddisfa particolari requisiti. Nel dettaglio, è possibile acquistare un’auto nuova con Iva agevolata al 4% (anziché al 22%) a patto che la vettura abbia una cilindrata fino a:

  • 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido
  • 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido
  • di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.

Rientrano tra gli acquisti con Iva al 4% anche eventuali optional, come pure l’intervento su un’auto già posseduta dal disabile - anche se superiore ai suddetti limiti di cilindrata - necessario ad adattare il veicolo alle esigenze della persona con handicap.

Tale aliquota si applica ai soli acquisti effettuati direttamente dal disabile oppure dal familiare di cui questo è fiscalmente a carico.

Il disabile ha anche diritto a una detrazione dall’Irpef per l’acquisto di mezzi di locomozione, tra cui rientrano anche le auto nuove (e in questo caso non ci sono limiti per la cilindrata). La detrazione è pari al 19% del costo sostenuto, su un limite di spesa di 18.075,99 euro (ne risulta, dunque, che il massimo detraibile è di 3.434,43 euro).

E ancora, il disabile - o in alternativa il familiare che lo ha a carico fiscalmente - non deve pagare il bollo auto, ma solo se il veicolo rientra nei limiti di cilindrata previsti dall’applicazione dell’aliquota agevolata. Sui veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili, inoltre, non si paga l’imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà.

Agevolazioni fiscali

Come riassunto da una recente guida dell’Agenzia delle entrate (che potete scaricare di seguito), la legge 104/1992 riconosce una serie di agevolazioni fiscali per le persone con disabilità e per i familiari che li hanno a carico.

Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, Agenzia delle Entrate
Clicca qui per scaricare il documento con le informazioni su quali sono le agevolazioni fiscali in vigore a febbraio 2023 per le persone riconosciute disabili ai sensi della legge n. 104 del 1992.

Vediamo di quali si tratta.

Detrazioni figli a carico

Assegno unico e detrazioni per figli a carico non sono compatibili. Ragion per cui da marzo 2022 le detrazioni in oggetto vengono riconosciute solamente ai figli di età inferiore ai 21 anni.

Tuttavia, dal momento che nel caso dei figli disabili l’Assegno unico spetta anche dopo i 21 anni si potrebbe pensare a un’incompatibilità tra le due misure, ma in realtà non è così. È infatti riconosciuta una tutela che mantiene per i figli disabili con più di 21 anni il diritto alla detrazione anche se percettori di Assegno unico.

Nel dettaglio, l’ammontare standard della detrazione è di 950 euro l’anno e se in famiglia ci sono più di tre figli a carico tale importo aumenta di 200 euro per figlio, a partire dal primo. Per il figlio disabile, invece, è riconosciuta ai sensi della legge n°104 del 1992 un ulteriore maggiorazione di 400 euro.

Deduzioni e detrazioni

Per il disabile, o per il familiare che lo ha in carico fiscalmente, sono interamente deducibili dal reddito complessivo:

  • le spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l’acquisto di medicinali)
  • le spese di assistenza specifica (l’assistenza infermieristica e riabilitativa; le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale; le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all’attività di animazione e di terapia occupazionale).

Risultano invece detraibili al 19%, senza l’applicazione della franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per:

  • il trasporto in ambulanza del disabile;
  • il trasporto del disabile effettuato dalla Onlus;
  • l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  • l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  • la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni;
  • l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella;
  • installazione, e la manutenzione, della pedana di sollevamento installata nell’abitazione della persona con disabilità;
  • l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità d’integrazione dei portatori di handicap;
  • l’acquisto di cucine, ma limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte dei disabili, specificamente descritte in fattura con l’indicazione di dette caratteristiche;
  • i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.

Sono detraibili dall’Irpef, nella misura del 19%, anche le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale per i disabili non autosufficienti; la detrazione in questo caso viene calcolata su un ammontare di spesa non superiore ai 2.100 euro, e spetta esclusivamente nel caso in cui il reddito complessivo del contribuente rientri nella soglia dei 40.000 euro.

Iva al 4%

Come visto sopra, per l’acquisto di alcune automobili vi è l’applicazione di un’Iva agevolata al 4%. Questa si applica però anche su altri acquisti, come ad esempio per quei mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili. Vi rientrano, ad esempio, le protesi per le menomazioni di tipo funzionale permanenti, come pure gli apparecchi per l’udito e le poltrone - o veicoli simili - per inabili e minorati non deambulanti.

L’Iva al 4% è anche per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap.

Agevolazioni fiscali per non vedenti

Tra le categorie tutelate dalla legge 104/1992 troviamo anche i non vedenti, ai quali vengono riservate alcune detrazioni fiscali ad hoc, quali;

  • Detrazione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute per l’acquisto e il mantenimento del cane guida;
  • IVA del 4% per l’acquisto di particolari prodotti editoriali destinati a essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti.

Detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia

Nel caso d’interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili, mirati all’eliminazione delle barriere architettoniche e alla realizzazione di strumenti idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, è possibile beneficiare di un’ulteriore detrazione Irpef così calcolata:

  • 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024;
  • 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2025.

Agevolazioni in caso di successione e donazione

Solitamente coloro che ricevono in eredità o in donazione dei beni immobili, o anche dei diritti reali immobiliari, devono versare la relativa imposta. Nel caso delle persone portatrici di handicap, ossia qualora queste siano beneficiarie della donazione o della successione di un bene immobile - o di uno o più diritti reali immobiliari - viene però stabilito che la relativa imposta si applica solo sulla quota che supera la soglia di 1.500.000,00 euro.

In presenza di determinate condizioni, ai sensi della legge 112 del 22 giugno 2016, viene inoltre prevista “l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti conferiti in un trust o gravati da un vincolo di destinazione e per quelli destinati a fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave”.

Reddito di cittadinanza

Tra le agevolazioni vi sono anche delle maggiorazioni dell’importo nel caso di quelle prestazioni orientate al sostegno del reddito.

Si pensi, ad esempio, al Reddito di cittadinanza: qui, infatti, viene stabilito che nel caso di nuclei familiari con persone con disabilità (ai sensi della legge 104/1992) il parametro di scala di equivalenza può arrivare fino a un valore di 2,2 (anziché 2,1 come previsto per le altre famiglie). Ciò significa che l’importo massimo percepibile, al netto di eventuali rimborsi per affitto o mutuo, è di 1.100 euro al mese (anziché 1.050 euro).

Inoltre, quest’anno le famiglie dove all’interno c’è almeno un componente disabile non devono temere lo stop del Rdc dopo il settimo mese di percezione, in quanto la legge di Bilancio ne salvaguarda la posizione in attesa di valutare quale misura per il sostegno al reddito introdurre nel 2024.

Assegno unico

Ne abbiamo accennato sopra dell’Assegno unico, prestazione che per i figli disabili spetta indipendentemente dall’età anagrafica in quanto riconosciuto anche al compimento dei 21 anni.

Tuttavia, nei primi 21 anni viene adottato un sistema di calcolo, dopo se ne utilizza un altro e l’importo dell’Assegno unico si abbassa (ma come visto in precedenza vengono riconosciute nuovamente le detrazioni per familiare a carico).

Nel dettaglio, fino al compimento dei 21 anni l’assegno unico è pari alla quota base - che va da 175 a 50 euro (più le rivalutazioni annue) - a cui si aggiunge una maggiorazione legata allo stato di gravità della disabilità:

  • 105 euro* al mese per figlio minore non autosufficiente;
  • 95 euro* al mese in più in caso di disabilità grave del figlio minorenne;
  • 85 euro* al mese in più in caso di disabilità media del figlio minorenne.

* Anche questi importi sono soggetti a rivalutazione annua.

Per i figli con più di 21 anni, invece, spetta solamente la quota base, calcolata al pari dell’importo spettante ai figli minorenni, ma senza maggiorazione.

Bonus luce per persone con disabilità ai sensi della Legge 104

Spetta uno sconto sulla bolletta della luce per quelle persone con disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104 che utilizzano l’energia elettrica per il funzionamento dei loro apparecchi vitali. Per limitare il costo della bolletta - che specialmente in questo particolare periodo storico rischia di essere particolarmente elevato - viene dunque prevista un’agevolazione che, su domanda dell’interessato, permette di tagliare i costi.

Il valore dello sconto, secondo le informazioni fornite dall’Arera, è così indicato:

Valori in vigore nel primo trimestre 2023 (1°gennaio - 31 marzo 2023) Valori in vigore nel primo trimestre 2023 (1°gennaio - 31 marzo 2023) Bonus ordinario (CCG) + compensazione integrativa temporanea prevista per il IV trimestre 2022 (CCI) €/trimestre/punto di prelievo; nell'ultima colonna della tabella è riportato un esempio di fatturazione mensile (30 gg/mese).

Iscriviti a Money.it