L’abogado non può firmare come Avvocato: ecco le sanzioni disciplinari previste

Isabella Policarpio

09/07/2019

09/07/2019 - 13:02

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Cosa succede se l’abogado che ha acquisito il titolo in Spagna si firma come Avvocato? Per la Cassazione spetta la sanzione disciplinare della sospensione.

L’abogado non può firmare come Avvocato: ecco le sanzioni disciplinari previste

L’abogado non può firmare come Avvocato negli atti e nella corrispondenza con i clienti. In merito alla questione si è recentemente espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, stabilendo che chi ha acquisito il titolo in Spagna non può firmare con l’abbreviazione “av.” altrimenti incorre nella sanzione disciplinare della sospensione.

Nel caso di specie, infatti, l’abogado si era firmato come “avvocato” nella corrispondenza privata, con il preciso intento di confondere il cliente e mentire sulla provenienza del titolo. Per i giudici della Corte di Cassazione si tratta di indebita utilizzazione del titolo e non rileva la successiva acquisizione, che matura dopo 3 anni.

L’abogado non può firmare come “av.”: previste sanzioni disciplinari

L’abogado, ovvero colui che acquisisce il titolo in Spagna, una volta tornato in Italia, non può essere considerato un avvocato a tutti gli effetti per i primi tre anni di esercizio della professione. In questo periodo, l’abogado che si firma come avvocato, apponendo la sigla “av.” commette un illecito disciplinare e, pertanto, va punito secondo la valutazione del CNF.

Questa posizione è stata ribadita dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, nella sentenza n. 17563 del 2019 (qui sotto allegata) con la quale i giudici hanno confermato la sospensione dall’esercizio della professione ad un abogado che si era firmato come avvocato.

Nel caso di specie, l’abogado aveva sfruttato la sigla “av.” nella corrispondenza privata con i clienti, con il preciso scopo di mentire sul luogo di acquisizione del titolo, invece aveva apposto la firma corretta nelle comunicazioni con il Consiglio dell’Ordine e con gli altri avvocati.

Pertanto gli era stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione da parte del CNF, contro la quale aveva proposto ricorso in Cassazione. I giudici supremi, tuttavia, hanno confermato la sanzione a suo carico.

Qui i dettagli della decisione:

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 17563 del 2019
Clicca qui per consultare la sentenza

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Abogado, non vale la successiva acquisizione del titolo di avvocato

Nel caso in esame, il ricorrente contestava anche che, nel frattempo, era trascorso il lasso di tempo necessario ad acquisire il titolo di avvocato a tutti gli effetti, e riteneva che questo potesse far cadere l’illecito disciplinare commesso.

In realtà, la Corte di Cassazione ha respinto anche questo motivo di ricorso, ritenendo che, la successiva acquisizione del titolo non giustifica l’intento di mentire e confondere i propri clienti circa l’elusione dell’esame di Stato per diventare avvocato e la procedura spagnola.

Dunque, i giudici hanno confermato la misura sanzionatoria comminata, ritenendola aderente alla condotta dell’abogado, in considerazione della gravità e dell’intenzionalità dei fatti contestati.

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