Indennità di frequenza 2023, importo aggiornato e limiti di reddito

Simone Micocci

27 Ottobre 2023 - 14:48

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Indennità di frequenza, ecco tutto quello che serve sapere su uno dei più importanti supporti per minori con disabilità: dagli importi ai limiti di reddito, fino alle modalità per la richiesta.

Indennità di frequenza 2023, importo aggiornato e limiti di reddito

L’indennità di frequenza è uno degli strumenti di sostegno al reddito per le famiglie con figli minori con disabilità, alla quale ad esempio si affianca l’Assegno unico che nel caso dei figli disabili prevede delle maggiorazioni fino a 113,50 euro mensili (a cui va aggiunta la quota base dipendente dall’Isee).

L’indennità di frequenza ha come scopo quello di facilitare l’inserimento scolastico e sociale dei minorenni che hanno difficoltà a svolgere le funzioni e i compiti propri della loro età oppure che hanno subito una perdita dell’udito superiore a determinati limiti. Tuttavia, a differenza delle maggiorazioni dell’Assegno unico per figli disabili, l’indennità di frequenza è riservata alle sole famiglie che si trovano in uno stato di difficoltà economica: la soglia di reddito entro cui stare per beneficiarne, che viene rivista ogni anno in quanto è soggetta a rivalutazione sulla base dell’inflazione, è molto bassa e il che limita le possibilità di beneficiare di tale strumento.

L’Indennità di frequenza è inoltre condizionata alla partecipazione - in maniera continua o periodica - alle attività di supporto effettuate dai centri ambulatoriali o dai centri diurni, sia pubblici che privati, purché siano specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. Ed è proprio per questo motivo che si chiama così.

L’importo dell’indennità di frequenza è lo stesso di quanto riconosciuto in favore dei maggiorenni a cui è stata accertato lo stato di invalido civile, sia totale che parziale (purché superiore al 74%), e come anticipato è soggetto a variazione ogni anno in quanto viene adeguati all’aumento del costo della vita. A tal proposito, ecco una guida aggiornata su una delle più importanti prestazioni di supporto per le famiglie che si trovano a far fronte a questa complicata situazione.

A chi spetta: i requisiti

Come anticipato l’indennità di frequenza spetta solo ai minori di 18 anni ai quali viene riconosciuta la difficoltà persistente nello svolgere compiti e funzioni propri della minore età. Allo stesso tempo spetta ai minori che presentano una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore, nelle frequenza 500, 1.200 e 2.000 hertz.

Spetta a coloro che soddisfano una delle seguenti condizioni:

  • cittadinanza e residenza sul territorio nazionale;
  • cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
  • cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

Inoltre, altro requisito fondamentale è la frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali oppure di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido.

L’indennità di frequenza, però, spetta solo quando il reddito della famiglia del minorato è inferiore a un certo limite che per il 2023 è pari a 5.391,88 euro. Nel valutare se si è al di sotto di questa soglia si tiene conto di tutti i redditi - calcolati ai fini Irpef - al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.

Non sono compresi, invece, né l’indennità di frequenza stessa né l’abitazione di residenza.

Cosa succede dopo il 18° anno?

Una volta compiuta la maggiore età. l’indennità di frequenza si trasforma o in assegno mensile di invalidità o in pensione di inabilità civile, a seconda del grado d’invalidità riconosciuto.

A tal proposito è possibile fare domanda di trasformazione dell’indennità di frequenza in uno dei suddetti trattamenti entro i sei mesi antecedenti alla data di compimento della maggiore età.

Cosa spetta, importo aggiornato al 2023

L’interessato per prima cosa deve ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell’indennità di frequenza. L’assegno per l’indennità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello d’inizio del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico, di addestramento o formazione.

La legge subordina la concessione dell’indennità alla frequenza di un corso o di trattamento; per questo la sua corresponsione è limitata alla durata effettiva di quest’ultimi e termina il mese successivo alla loro cessazione.

La somma erogata per l’indennità di frequenza dell’anno 2023 è di 313,91 euro al mese ed è corrisposta in 12 mensilità. Non spetta dunque la tredicesima mensilità, come tra l’altro ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5717 del 9 marzo 2010.

Quando si soddisfa il suddetto requisito legato al reddito l’indennità è riconosciuta sempre in misura piena. Bisogna fare però una precisazione riguardo alla cumulabilità di questa misura: non può essere riconosciuta a coloro che già percepiscono l’indennità di accompagnamento, così come a coloro che beneficiano dell’indennità in favore dei ciechi parziali o di quella di comunicazione riconosciuta ai sordi.

In caso di concessione di più di un’indennità, resta all’interessato la facoltà di scegliere l’opzione più favorevole.

Come fare domanda

La domanda per ottenere l’assegno d’indennità di frequenza, corredata di certificazione medica attestante i requisiti medici necessari, va inoltrata all’INPS esclusivamente in via telematica entro 90 giorni dalla data del rilascio del certificato medico:

  • direttamente dal sito Inps, tramite PIN personale (clicca qui);
  • attraverso il Patronato;
  • attraverso le Associazioni di categoria.

Al momento dell’acquisizione delle informazioni per inoltrare la domanda gli operatori devono inserire il codice fascia (consultare la tabella sottostante) e i codici categoria corrispondenti:

  • 4: per ciechi civili
  • 5: sordomuti
  • 6: invalidi civili

I diversi codici delle varie categorie d’invalidi civili non comportano necessariamente una differenza dell’importo dell’indennità; spesso si tratta di differenze relative ai requisiti e alle modalità amministrative.

Codice fasciaDescrizioneCodice fasciaDescrizione
30 invalidi totali, non ricoverati, con sola pensione 40 invalidi parziali, ricoverati, titolari di altro reddito, con solo assegno
31 invalidi totali, ricoverati, con sola pensione 41 invalidi totali, non ricoverati, titolari di reddito superiore al limite previsto, con sola indennità di accompagnamento
32 invalidi totali, non ricoverati con altri redditi, con sola pensione 42 Invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, + di 65 anni, con sola indennità di accompagnamento
33 invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di accompagnamento 43 invalidi totali, ricoverati, con sola pensione
34 invalidi parziali, non ricoverati, con solo assegno 44 invalidi totali, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento
35 invalidi parziali, ricoverati, con solo assegno 45 invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale
36 invalidi parziali, non ricoverati, titolari di altro reddito, con solo assegno 47 invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all’indennità mensile di frequenza
38 invalidi totali, maggiorenni, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento 49 invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all’indennità mensile di frequenza. Le procedure provvedono in automatico a sospendere il pagamento per luglio, agosto e settembre e a riprendere i pagamenti da ottobre.
39 invalidi totali, ricoverati, titolari di altro reddito, con sola pensione 50 invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all’indennità mensile di frequenza (l. 289/1990). Le procedure prevedono l’attribuzione dell’indennità di frequenza per l’intero anno, senza alcuna sospensione dei pagamenti

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