Edilizia libera: quali opere si possono realizzare senza permessi?

Antonella Ciaccia

29/04/2022

29/04/2022 - 14:57

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Gli interventi in edilizia libera non prevedono la necessità di alcun titolo abilitativo e si possono realizzare senza autorizzazione. Ecco l’elenco ufficiale delle opere realizzabili senza permessi.

Edilizia libera: quali opere si possono realizzare senza permessi?

Quali sono i lavori in edilizia libera che è possibile realizzare senza autorizzazione preventiva? Individuare le opere edili che si possono realizzare senza chiedere permessi può essere molto interessante. Se siamo in procinto di effettuare lavori di manutenzione o ristrutturazione dei nostri immobili sarà utile conoscere quali sono gli interventi effettuabili in totale libertà senza dover rispettare step burocratici e ottenere specifiche autorizzazioni.
La normativa ha fornito dei chiarimenti in tal senso ed ha stabilito un elenco lavori realizzabili senza SCIA, CILA o altri titoli abilitativi e permessi.
Vediamo le tipologie per categoria e il glossario unico nazionale.

Interventi in edilizia libera: normativa di riferimento

L’elenco degli interventi di edilizia libera è contenuto nel decreto ministeriale dei Trasporti del 2 marzo 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 aprile 2018 che contiene il Glossario dell’edilizia libera.

Si tratta di un provvedimento applicativo dell’articolo 1, comma 2, del Dlgs 222/2016, in base al quale per garantire omogeneità in tutto il territorio nazionale è previsto un glossario unico delle opere edilizie che individui la categorie di intervento e le abilitazioni necessarie per compierle.

Gli interventi che si possono realizzare senza titoli abilitativi elencati nel decreto sono 58, e riguardano la manutenzione ordinaria e altre tipologie di lavori.
La lista è aperta a integrazioni e prevede che, ad esempio, non bisognerà più chiedere autorizzazione preventiva per lavori di manutenzione ordinaria come quelli di riparazione, sostituzione e rinnovamento della pavimentazione interna ed esterna, per gli impianti elettrici o ad esempio per lavori di rimozione delle barriere architettoniche e l’installazione di ascensori e montacarichi.

La semplificazione della procedura è oggi pienamente in vigore e, pertanto, si allega di seguito l’elenco completo dei lavori in edilizia libera, con il glossario dei lavori senza autorizzazione pubblicato in G.U. del 7 aprile 2018 in allegato del decreto del MIT del 2 marzo 2018 con l’elenco dei lavori che potranno essere svolti senza alcuna richiesta di autorizzazione.

Glossario edilizia libera: l’elenco dei lavori senza autorizzazione

Vediamo nel dettaglio il glossario unico con gli interventi non soggetti a CILA, SCIA o permesso di costruire.
L’elenco dei lavori che potranno esser svolti nel regime di edilizia libera sono diversi e importanti: si passa ad esempio dalle opere di rimozione delle barriere architettoniche e dai lavori di manutenzione ordinaria fino ad arrivare all’installazione di pannelli fotovoltaici o pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW.

Norme che semplificano la vita non soltanto ai cittadini intenzionati ad effettuare lavori in casa ma anche alle imprese, partendo proprio da quelle di costruzione.

In tutti i casi previsti dal glossario dell’edilizia libera non sarà necessario richiedere alcun titolo abitativo né comunicare CIL CILA o SCIA al Comune.

Il tutto, ovviamente, rispettando le regole previste dagli strumenti urbanistici e dalle norme in materia di costruzioni (normativa antisismica, di sicurezza e di risparmio energetico, ad esempio).

Interventi di edilizia libera per i quali non servono autorizzazioni

La tabella allegata al Decreto MIT individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo.

Tale tabella è strutturata in modo da individuare:

  • il regime giuridico dell’attività edilizia libera ex art. 6, comma 1, lettere da a) a e-quinquies), del d.P.R. n. 380/2001 e ex art. 17 del d.lgs. n. 128/2006;
  • l’elenco delle categorie di intervento che il d.P.R. n. 380/2001 ascrive all’edilizia libera (art. 6 comma 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A del d.lgs. n. 222/2016;
  • l’elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall’art. 1, comma 2 del d. Lgs. n. 222/2016;
  • l’elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e P.A.

Le categorie di intervento riportate abbracciano un’ampia categoria di lavori svolti nel regime giudico dell’edilizia libera che andranno ad impattare direttamente nella vita dei cittadini, come la manutenzione ordinaria (opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti).

Altre, invece, interessano per lo più i titolari di attività imprenditoriali, come le opere di movimenti di terra pertinenti all’esercizio di attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali o l’installazione di prefabbricati roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti.

Un elenco ampio ed importante che mette chiarezza su quali sono i lavori che potranno esser effettuati senza richiedere alcun permesso.

Vediamo nello specifico alcune categorie di lavori che rientrano nel Glossario dei lavori di «edilizia libera»:

  • manutenzione ordinaria;
  • installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
  • interventi di edilizia libera quelli volti all’eliminazione di barriere architettoniche dagli edifici e che non comportino allo stesso tempo la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che vadano ad alterare la sostanza dell’edificio.
  • pavimentazione di aree pertinenziali;
  • installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
  • installazione, riparazione e rimozione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;

Segnaliamo inoltre la possibilità di installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione, di opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, tra le quali:

  • gazebo;
  • servizi igienici mobili;
  • tensostrutture, presso strutture e assimilabili;
  • elementi espositivi vari;
  • aree di parcheggio provvisorio, nel rispetto dell’orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente.

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