Bonus edilizi, comunicazione della cessione del credito in scadenza e come pagare la sanzione

Rosaria Imparato

29 Novembre 2022 - 17:26

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Comunicazione di cessione o sconto in scadenza il 30 novembre: come sfruttare la remissione in bonis e pagare la sanzione. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus edilizi, comunicazione della cessione del credito in scadenza e come pagare la sanzione

Scadenza in arrivo per la comunicazione della cessione del credito e dello sconto in fattura riguardo i bonus edilizi. È stata aggiunta la data del 30 novembre 2022, anche nelle ipotesi in cui sia stato chiesto all’Agenzia delle Entrate l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da una comunicazione errata.

La novità del calendario per i bonus casa è stata chiarita dall’Agenzia delle Entrate stessa, con la circolare n. 33, pubblicata lo scorso 6 ottobre. Il focus del documento di prassi, in realtà, è sui cambiamenti introdotti dai decreti Aiuti e Aiuti bis, in particolar modo per quanto riguarda la responsabilità solidale del cessionario.

Vediamo come cambia il calendario per i bonus edilizi, cosa succede a chi non rispetta le scadenze e come pagare la sanzione.

Comunicazione cessione del credito per i bonus edilizi: scadenze e calendario dell’Agenzia delle Entrate

Per la maggior parte dei soggetti che tra gli adempimenti hanno quello di comunicare la cessione del credito o lo sconto in fattura la scadenza «solita» è quella del 16 marzo. Quest’anno, però, il termine ultimo è slittato in avanti di oltre un mese: il 29 aprile.

Considerando, però, che gli ultimi mesi sono stati ricchi di modifiche alla normativa che regola la cessione del credito, col conseguente blocco di tutto il meccanismo, il decreto n.17/2022, noto come decreto Bollette, ha fatto slittare ulteriormente la scadenza per la comunicazione dell’opzione al 15 ottobre per le partite Iva e i soggetti Ires.

Il 15 ottobre cade di sabato, quindi in realtà la data da segnare sul calendario è il 17 ottobre.

Le novità, però, non sono finite qui. La circolare n. 33 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 6 ottobre 2022, stabilisce che per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020, la comunicazione può essere trasmessa entro il 30 novembre 2022, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. La trasmissione della nuova comunicazione entro il 30 novembre è ammessa anche nelle ipotesi in cui sia stato chiesto all’Agenzia delle Entrate l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da una comunicazione errata.

Circolare n. 33 dell’Agenzia delle Entrate - 6 ottobre 2022
Modifiche introdotte dal decreto “Aiuti-bis” alla disciplina dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e chiarimenti in merito alla regolarizzazione di errori nella indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione.

Anche i soggetti chiamati a inviare la comunicazione entro il 17 ottobre possono usufruire del termine ultimo del 30 novembre, sfruttando la remissione in bonis.

Sanzione per la comunicazione cessione credito oltre la scadenza: come pagare e codice tributo

Cosa succede se non si rispettano le scadenze per la cessione del credito? In realtà, l’invio tardivo comporta «solo» una sanzione di 250 euro, da pagare tramite modello F24 Elide.

Le istruzioni per il pagamento si trovano nella risoluzione n. 58 che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicata l’11 ottobre. L’importo non è né compensabile né ravvedibile.

Il versamento dei 250 euro va fatto indicando il codice tributo “8114”, denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del dl n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS”.

Nel modello F24 Elide deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”.

Per quanto riguarda la compilazione dell’F24 Elide, le istruzioni presenti nella risoluzione sottolineano che:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”:
    • nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, sono indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto. In caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, sono indicati, invece, il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio, oppure, in mancanza, del condomino incaricato dell’invio della comunicazione;
    • nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice “10” da riportare nel campo “codice identificativo”. Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più fornitori o cessionari, è indicato il codice fiscale di uno di essi;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO” sono indicati:
    • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
    • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
    • nel campo “codice”, il codice tributo 8114;
    • nel campo “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), l’anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell’opzione.

Tutti i dettagli nella risoluzione delle Entrate in allegato.

Risoluzione n. 58 dell’Agenzia delle Entrate dell’11 ottobre 2022
Istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

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