Nuovo DPCM 6 novembre, testo ufficiale: tutte le misure previste

Flavia Provenzani - Fiammetta Rubini

04/11/2020

05/11/2020 - 12:04

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Coprifuoco dalle 22 alle 5, suddivisione regioni in 3 zone di rischio, capienza bus e metro al 50%, mascherina obbligatoria alle elementari e medie, didattica a distanza alle superiori: ecco cosa prevede il testo del nuovo Dpcm in vigore fino al 3 dicembre.

Nuovo DPCM 6 novembre, testo ufficiale: tutte le misure previste

Il nuovo Dpcm è stato firmato nella notte da Giuseppe Conte e il sito istituzionale del Governo ha reso disponibile il testo ufficiale, la cui pubblicazione in Gazzetta è attesa nel pomeriggio. Le misure previste dal nuovo Dpcm avranno valenza da giovedì 6 novembre fino a giovedì 3 dicembre.

Inizialmente atteso per giovedì 5, l’entrata in vigore del nuovo Dpcm è slittata di un giorno.

Tra le novità principali c’è il coprifuoco dalle ore 22 su scala nazionale e l’imposizione di mini-lockdown all’interno delle zone rosse. Le Regioni d’Italia, infatti, vengono divise in tre aree diverse: zona rossa, zona arancione e zona gialla, a seconda del grado di rischio e quindi delle situazioni relative a contagi e stato delle strutture ospedaliere, in base all’indice Rt e ad altri 21 criteri. Ogni area ha le sue misure restrittive. La suddivisione delle Regioni nelle 3 zone di rischio sarà ufficializzata con l’ordinanza del ministro della Salute Speranza attesa tra oggi e domani.

Tra le novità dell’ultima ora, l’apertura di parrucchieri e barbieri anche nelle zone rosse.

Il Consiglio dei Ministri sta già lavorando ad un provvedimento economico - il secondo decreto Ristori - con aiuti e indennizzi per le imprese colpite dalle misure in vigore nel prossimo mese. A tal fine saranno stanziati 2 miliardi di euro.

Ecco il testo del Dpcm in vigore dal 6 novembre, pubblicato sul sito ufficiale del Governo:

Decreto del Presidente del Consiglio 3 novembre 2020
Testo del DPCM con le nuove misure anti-Covid in vigore dal 6 novembre al 3 dicembre 2020

Nuovo DPCM dal 6 novembre: le misure previste nel testo

Secondo quanto si legge nel testo del nuovo Dpcm viene stabilito quanto segue:

Coprifuoco nazionale dalle 22

Al via l’istituzione di un coprifuoco su scala nazionale dalle ore 22 fino alla 5 del mattino. In questa fascia oraria in tutta Italia è fatto divieto di uscire dalla propria abitazione se non per motivi di lavoro o di salute.

Il testo (ancora provvisorio) del nuovo Dpcm 3 novembre prevede infatti che:

Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi .”

Nelle strade e nelle piazze in cui si possono creare situazioni di assembramento possono essere disposte chiusure per tutto il giorno o determinate fasce orarie (si può comunque entrare nei negozi e nelle abitazioni private).

Italia divisa in 3 zone

Grande novità del decreto appena firmato dal premier è la divisione del territorio italiano in 3 zone, in base al numero di contagi e dei posti disponibili nelle terapie intensive. Le restrizioni, infatti, saranno modulate in base alle differenti criticità nei singoli territori, ossia dove c’è più circolazione del virus e rischio tenuta dei sistemi sanitari regionali.

Il nuovo Dpcm istituisce quindi una suddivisione delle Regioni italiane in 3 aree differenti: zone rosse (ad alto rischio), arancioni (intermedio) e gialle (più sicure), corrispondenti a 3 scenari in base ai quali verranno via via emanate misure più restrittive.

Sarà il Ministero della Salute con un’ordinanza a decretare i territori che rischiano la chiusura totale.

Le regole per le Regioni nelle zone rosse
All’interno della zona rossa, che porta con sé le misure più restrittive, si prevede quanto segue:

  • vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori, anche all’interno degli stessi, se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute,
  • didattica a distanza dalla seconda media (al netto delle attività dedicate ai minori disabili),
  • chiusi ristoranti, bar, pasticcerie, centri estetici e tutti i negozi che non vendono beni essenziali,
  • ok alla ristorazione con consegna a domicilio e all’asporto (quest’ultima fino alle 22, orario in cui scatta il coprifuoco su scala nazionale). Rimane il divieto di consumare nei pressi del locale o all’interno di esso,
  • aperti i negozi alimentari nelle aree di servizio lungo le autostrade, negli aeroporti e negli ospedali,
  • aperte le industrie, asili, scuole elementari e medie fino alla prima classe,
  • aperti farmacie, tabacchi, supermercati, negozi alimentari, parrucchieri, barbieri e librerie.

Il testo del nuovo Dpcm 3 novembre riporta:

“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 (...) sono individuate le Regioni o parti di esse che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione.

Con ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il presidente della Regione interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale ed in ragione del rischio epidemiologico accertato, l’esenzione dall’applicazione di una o più delle misure di cui al comma 4. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale verifica il permanere dei presupposti di cui al comma 1 e 2 e provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco alle ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto.

A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;

b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro»”

Le regole per le Regioni nelle zone arancioni

Per le Regioni che rientreranno nella zona arancione, le misure previste dovrebbero sancire quanto segue:

  • ristoranti, gelaterie e pasticcerie chiusi qualsiasi sia l’orario,
  • aperti parrucchieri e centri estetici,
  • vietati gli spostamenti in un Comune diverso da quello di residenza o domicilio, salvo ragioni comprovate legate a studio, lavoro e salute.

    Le altre limitazioni saranno le stesse di quelle previste su scala nazionale, e quindi anche nelle zone gialle, disponibili di seguito.

Le regole per le Regioni nelle zone gialle

Tutte le Regioni non precedentemente menzionate dovrebbero appartenere alla zona gialla, quelle con rischio moderato.
Riassumendo, tutte le altre misure restrittive previste dal nuovo Dpcm prevedono:

  • il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino,
  • didattica a distanza al 100% in tutte le classi delle scuole superiori,
  • mascherina obbligatoria anche al banco alle elementari e medie,
  • capienza massima al 50% sui mezzi di trasporto pubblici (metro, autobus, treni regionali),
  • chiusura dei centri commerciali nel fine settimana e nei giorni prefestivi e festivi,
  • chiusi musei, mostre, sale bingo,
  • stop alle crociere,
  • concorsi pubblici sospesi, eccezioni fatta per quelli legati alla sanità,
  • parchi e ville aperti, con l’obbligo di mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro
  • messa consentita nel rispetto della capienza massima di fedeli stabilita dal legale rappresentante dell’ente.

    Di seguito i dettagli su tutte le misure menzionate che, ricordiamo, saranno valide dal 5 novembre fino al 3 dicembre 2020.

Scuola: superiori al 100% didattica distanza

Viene istituito il 100% di didattica a distanza per le scuole superiori, mentre le attività di scuola per l’infanzia e scuola primaria continuano in presenza.

«Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.

L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza».

Centri commerciali chiusi nel weekend e festivi

Sia nei festivi che nei prefestivi i grandi negozi, individuati come “le medie e grandi strutture di vendita”, devono rimanere chiusi, insieme ai negozi presenti nei centri commerciali.

“Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. La chiusura non e’ disposta per farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, e punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.”

Bar e ristoranti aperti nelle zona gialla

Salvi i ristoranti e i bar delle Regioni con meno contagi, che, per fortuna, sono la maggioranza:

  • “Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00;
  • il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
  • dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
  • resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.”

Trasporti pubblici al 50% della capienza

«A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e, del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento»

Musei chiusi

“Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura”.

Stop ai concorsi pubblici

«Sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità telematica».

Questo potrebbe comportare lo slittamento dell’esame di avvocato 2020.

Cosa chiude con il nuovo Dpcm di novembre

Per l’intero territorio nazionale, il nuovo Dpcm 6 novembre prevede:

  • chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, ad eccezione di tabacchi, edicole, farmacie, parafarmacie e negozi di igiene personale e della casa presenti all’interno;
  • chiusura dei corner di attività di scommesse e videogiochi, ovunque siano collocati;
  • chiusura di musei e mostre;
  • chiusura di bar e ristoranti per il servizio al tavolo dalle 18; fino alle 22 consentiti solo asporto e consegna a domicilio;
  • riduzione fino al 50% della capienza sui mezzi pubblici locali;
  • limiti agli spostamenti da e verso le regioni che presentano elevati coefficienti di rischio (salvo comprovati motivi di lavoro, di studio, di salute e situazioni di necessità);
  • limiti alla circolazione delle persone nella fascia serale più tarda (coprifuoco alle 22), tranne che per esigenze lavorative, di studio, salute e necessità;
  • didattica a distanza al 100% per le scuole di secondo grado.

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