Imposta ipotecaria: calcolo, importi e come si paga

Simone Micocci

2 Febbraio 2018 - 09:12

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L’imposta ipotecaria va corrisposta quando si trasferisce la proprietà di un immobile, o anche quando vi si costituisce un’ipoteca. Ecco gli importi aggiornati al 2018 e le modalità per il versamento.

Imposta ipotecaria: calcolo, importi e come si paga

L’imposta ipotecaria - così come si può facilmente dedurre dal nome - è l’imposta che va pagata ogni volta che si costituisce un’ipoteca su un immobile, ma non solo.

L’imposta ipotecaria infatti è strettamente legata con quella catastale dal momento che va pagata anche quando la proprietà di un immobile viene trasferita - sia in maniera gratuita che a pagamento - oppure quando su di esso si costituisce un diritto, come quello reale di abitazione.

Riassumendo, l’imposta ipotecaria è dovuta nei casi in cui sia necessario ricorrere ai pubblici registri immobiliari, eseguendo ad esempio alcune formalità quali la trascrizione, l’iscrizione, la rinnovazione e l’annotazione dell’atto.

L’ultimo aggiornamento degli importi dell’imposta ipotecaria risale al 2014 e per il 2018 non si segnalano cambiamenti. Ci sono dei casi però in cui il pagamento dell’imposta ipotecaria non è necessario; ve ne parleremo in questo articolo, dove trovate anche le informazioni sugli importi e sul versamento dell’imposta ipotecaria.

Ecco tutto quello che dovete sapere se avete appena acquistato un immobile, oppure se state per entrarne in possesso grazie alla donazione da parte di un familiare.

Imposta ipotecaria: quando si paga?

Come accennato, l’imposta ipotecaria va corrisposta quando si ricorre ad alcune formalità come la trascrizione o l’annotazione ai pubblici registri immobiliari. Va pagata ad esempio quando si acquista un immobile, oppure quando siete beneficiari di una donazione di una casa.

Come intuibile dal nome va pagata anche quando si costituisce un’ipoteca su un immobile, ad esempio quando si chiede un mutuo ad una banca.

Infine, l’imposta ipotecaria - così come quella catastale - è dovuta nei casi in cui si costituisce un diritto su un immobile, come l’usufrutto.

Ci sono delle eccezioni. Infatti l’imposta ipotecaria non si paga quando uno dei suddetti eventi si verificano per interesse dello Stato, oppure quando un immobile viene donato a:

  • una Regione;
  • una Provincia;
  • un Comune;
  • un ente pubblico;
  • una fondazione riconosciuta legalmente;
  • una Onlus.

Le stesse eccezioni valgono anche per l’imposta catastale e per quella di donazione, che potete approfondire consultando il nostro articolo guida.

Importi

È dal 1° gennaio 2014 che l’aliquota dell’imposta ipotecaria è stabilita nella misura fissa di 50€, ma solo per i trasferimenti di immobili che sono soggetti all’imposta di registro proporzionale con le nuove aliquote del 2%, 9% e 12%.

Ciò significa che l’imposta ipotecaria è pari a 50€ per l’acquisto di immobili non di lusso - ad esclusione quindi di quelli appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - da un soggetto privato, sia che si tratti di prima, seconda o terza casa.

Quando l’acquisto della prima casa avviene da un’impresa - e quindi si può beneficiare dell’IVA al 4% - l’importo dell’imposta è di 200€. Lo stesso vale quando il trasferimento di proprietà avviene per donazione e successione, ma solo qualora il beneficiario abbia i requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

Per tutti gli altri casi, invece, l’imposta ipotecaria è pari al 2% del valore dell’immobile.

Come si paga?

Quando acquistate una casa o ricevete un immobile tramite donazione non dovete preoccuparvi di pagare personalmente l’imposta ipotecaria; infatti, per gli atti che prevedono il ricorso ai pubblici registri immobiliari è necessario farsi assistere da un notaio.

Sarà lui a pagare per vostro conto tutte le imposte previste - compresa quella ipotecaria - addebitando l’importo dovuto sulla sua parcella. A voi quindi basterà pagare il notaio: sarà lui a pensare al resto.

Vi interesserà sapere comunque che il versamento dell’imposta ipotecaria avviene per mezzo del modello F23 - indicando il codice tributo 649T - oppure il modello F24.

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