Imposta catastale 2018: calcolo, versamento e agevolazioni

Simone Micocci

01/02/2018

02/02/2018 - 09:15

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L’imposta catastale va pagata ogni volta che è necessaria la voltura catastale su un immobile; ecco quali sono gli importi confermati per il 2018 e come pagarla.

Imposta catastale 2018: calcolo, versamento e agevolazioni

L’imposta catastale consiste nell’importo da pagare sulle volture catastali riguardanti il trasferimento della proprietà di immobili, sia se questo avviene in maniera gratuita (ad esempio con la donazione) che a pagamento (compravendita).

L’imposta catastale si paga però anche quando viene costituita un’ipoteca su un immobile, insieme appunto all’imposta ipotecaria. Infine, questa si applica anche quando sull’immobile viene costituito un diritto, come ad esempio l’usufrutto o quello reale di abitazione.

Gli importi dell’imposta catastale sono stati aggiornati nel 2014 e sono stati confermati anche per il 2018. Anche quest’anno quindi l’imposta catastale rientra nelle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, grazie alle quali ne è stato ridotto sensibilmente l’importo.

Vista la moltitudine di casistiche per le quali si paga l’imposta catastale abbiamo deciso di scrivere una guida con tutto quello che c’è da sapere su come calcolarla e sulle modalità per il versamento.

Ecco una guida dedicata con tutte le informazioni necessarie per non commettere errori.

Cos’è l’imposta catastale

Come anticipato, l’imposta catastale si paga ogni qual volta che si trasferisce la proprietà o si costituisce un diritto o un’ipoteca su un immobile. Riassumendo, si applica ogni volta che per l’immobile è obbligatoria la voltura in catasto.

Così come l’imposta ipotecaria - alla quale è strettamente correlata - non si applica quando la proprietà dell’immobile si trasferisce per interesse dello Stato e per tutte le donazioni in favore di:

  • Regioni;
  • Province;
  • Comuni;
  • enti e fondazioni riconosciute legalmente;
  • ONLUS.

Come anticipato l’importo dell’imposta catastale si calcola tenendo conto delle regole introdotte nel 2014, vediamo quali sono.

Importi

Dal 1° gennaio 2014 è stato stabilito un importo variabile a seconda della tipologia dell’immobile. Nel dettaglio, per i trasferimenti immobiliari soggetti ad imposta di registro proporzionale con le aliquote del 2%, 9% e 12% l’imposta catastale è pari a 50€.

Questo vale per tutti gli immobili non di lusso - quindi ad esclusione di quelli con categoria catastale A/1, A/8 e A/9 - acquistati da un privato, indipendentemente dal fatto che si tratti di prima, seconda o terza casa.

Per gli acquisti di immobili non di lusso da impresa - per i quali si applica l’IVA agevolata del 4% - l’imposta catastale è di 200€.

Per tutti gli altri casi - come ad esempio per la donazione - l’imposta catastale è pari all’1% del valore degli immobili, con un versamento minimo di 200€.

Come versare l’imposta

A dover pagare l’imposta catastale sono coloro che richiedono la voltura, come appunto i beneficiari del trasferimento di proprietà o i titolari di mutuo (per il quale è stata costituita l’ipoteca sull’immobile).

Il versamento dell’imposta avviene tramite il modello F23, indicando il codice tributo 737T, oppure con il modello F24 (possibilità introdotta dal 2011). È bene specificare che qualora oltre all’imposta catastale bisogna pagare anche l’imposta di registro il versamento avviene contestualmente.

Se siete dei privati comunque non dovete temere; per i trasferimenti di proprietà, così come per l’accensione di un diritto su un immobile dovrete necessariamente rivolgervi ad un notaio e sarà lui stesso a versare l’imposta catastale - così come quella ipotecaria - per vostro conto, addebitandone l’importo sulla propria parcella.

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