Obbligazioni convertibili: cosa sono, caratteristiche, rischi e vantaggi

Flavia Provenzani - Claudia Cervi

15/07/2022

15/07/2022 - 11:08

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Cosa sono le obbligazioni convertibili in azioni? Perché sono tornate appetibili nel 2022? Caratteristiche, funzionamento, rischi e vantaggi dei titoli obbligazionari convertibili in azioni.

Obbligazioni convertibili: cosa sono, caratteristiche, rischi e vantaggi

Le obbligazioni convertibili in azioni permettono ai possessori di trasformare le proprie obbligazioni in azioni a determinate scadenze, così come previsto dagli artt. 2420 bis e 2420 ter del Codice Civile.

Di seguito vedremo nello specifico cosa sono le obbligazioni convertibili e quali sono i vantaggi e i rischi per gli investitori.

Cosa sono le obbligazioni convertibili

Le obbligazioni convertibili sono costituite da un’obbligazione con cedola (fissa o variabile) e da un’opzione di acquisto di azioni della società emittente o di una società terza.

Attraverso le obbligazioni convertibili, il risparmiatore può decidere, a una certa data, se convertire i titoli obbligazionari in titoli azionari, assumendo lo status di socio, oppure attendere la scadenza del titolo e ottenere la restituzione del credito.

Gli elementi che caratterizzano le obbligazioni convertibili sono:

  • la natura del titolo ottenibile dalla conversione (detto titolo di compendio);
  • il rapporto di conversione;
  • il periodo di conversione.

Come funzionano le obbligazioni convertibili

Il titolo ottenibile dalla conversione delle obbligazioni convertibili è generalmente rappresentato da azioni ordinarie, più raramente di risparmio, della stessa società che ha emesso l’obbligazione convertibile. È questo il caso della conversione diretta. La conversione indiretta, invece, la si ha se l’azione di compendio è emessa da un’altra società.

Con “rapporto di conversione” si intende il numero di azioni attribuite per ciascuna obbligazione che viene convertita. Molto spesso il rapporto di conversione è fissato pari a 1: un’azione per ogni obbligazioni convertita. Il rapporto di conversione è comunque fisso: prescinde cioè dal valore di mercato dell’uno e dell’altro titolo al momento della conversione.

Il periodo di conversione è rappresentato da quegli intervalli temporali in cui l’obbligazionista ha la facoltà di convertire le obbligazioni. Nel mercato italiano, la più frequente è la conversione a intervalli, possibile cioè per alcuni mesi ogni anno, ma non in altri momenti, per l’intera durata del titolo obbligazionario.

Le caratteristiche delle obbligazioni convertibili

Riassumiamo di seguito le caratteristiche delle obbligazioni convertibili:

  • possibilità di conversione: in caso di conversione delle obbligazioni in azioni queste sono generalmente azioni di natura ordinaria e più raramente di risparmio. È necessario anche distinguere tra:
    • conversione di tipo diretto (quando le azioni sono emesse dalla stessa società che ha emesso le obbligazioni di partenza);
    • conversione di tipo indiretto (quando l’azione di compendio è emessa da un’altra società);
  • rapporto di conversione: ovvero il numero di azioni attribuite per ognuna delle obbligazioni convertite. Tale rapporto di conversione è sempre fisso, ciò significa che è indipendente dal valore di mercato sia dell’obbligazione di partenza, sia dell’azione in cui viene convertita. In generale il rapporto di conversione è fissato 1:1;
  • periodo di conversione: l’intervallo di tempo in cui il risparmiatore ha la possibilità di convertire le sue obbligazioni in azioni.

Pro e contro delle obbligazioni convertibili

L’emissione da parte di una società di obbligazioni convertibili rappresenta un segnale positivo per il mercato, poiché lascia sottintendere che il management aziendale prevede performance positive dell’azienda e un incremento del prezzo delle azioni.

Le obbligazioni convertibili conferiscono al risparmiatore una serie di vantaggi rispetto ai comuni investimenti obbligazionari o azionari.
Il primo è rappresentato dalla priorità di rimborso riconosciuta a questa tipologia di titoli rispetto alle azioni in caso di fallimento della società emittente.

In secondo luogo, occorre ricordare che la natura obbligazionaria permette di risultare parzialmente protetti dai ribassi delle azioni sottostanti il titolo, e in caso di rialzo delle azioni è possibile trarne vantaggio esercitando il diritto di conversione o vendendo direttamente l’obbligazione convertibile a un prezzo più alto di quello a cui è stata acquistata.

Inoltre la bassa duration che caratterizza queste obbligazioni riduce gli effetti della volatilità nelle fasi di turbolenza del mercato. L’impatto dell’aumento dell’inflazione (che comporta un aumento dei tassi sui titoli convertibili) è più basso rispetto alle altre categorie di titoli a reddito fisso.

Lo svantaggio principale delle obbligazioni convertibili si presenta in caso di ribassi del mercato azionario o ribassi contemporanei del mercato obbligazionario e azionario: queste eventualità renderebbero svantaggiosa la conversione in azioni del titolo e, allo stesso tempo, assicurerebbero rendimenti inferiori a quelli ottenibili da un’obbligazione ordinaria. Occorre poi ricordare che le cedole staccate da un’obbligazione convertibile sono generalmente più basse di quelle delle obbligazioni ordinarie.

Le tutele per le obbligazioni convertibili

La società che emette obbligazioni convertibili deve ottenere il consenso da parte dell’assemblea straordinaria, dopo aver versato interamente il capitale esistente, in modo che le azioni siano liberate. La ragione sta nel fatto che, contestualmente all’emissione di tali obbligazioni, deve anche essere deliberato un aumento di capitale in modo da dare l’opportunità a coloro che le possiedono di sottoscrivere le azioni qualora lo decidano.

A ulteriore tutela dei possessori di obbligazioni convertibili, l’art. 2420 bis stabilisce che, se non sono scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deliberare né la riduzione di capitale esuberante né la modificazione delle disposizioni dell’atto costitutivo concernenti la ripartizione degli utili, a meno che non sia data la facoltà ai possessori di tali obbligazioni di esercitare entro un determinato tempo il diritto alla conversione.

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