Assegno di divorzio tolto a chi ha una relazione a distanza

Ilena D’Errico

18 Maggio 2024 - 19:55

L’assegno di divorzio può essere tolto anche se la nuova relazione del coniuge è a distanza. Ecco cos’ha deciso la Corte di Cassazione e cosa cambia.

Assegno di divorzio tolto a chi ha una relazione a distanza

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione stabilisce che l’assegno di divorzio può essere tolto al beneficiario che ha una relazione a distanza. Si tratta di una pronuncia innovativa, con cui i giudici si pongono coerentemente rispetto all’orientamento che vede l’assegno divorzile come una misura da prevedere soltanto quando strettamente necessario. Molto più spesso rispetto al passato, quando la determinazione dell’assegno divorzile era quasi automatica (soprattutto per via di una diversa composizione delle famiglie medie), ora l’assegno divorzile viene ridotto, revocato oppure nemmeno previsto dal tribunale.

È vero che la stessa Corte di Cassazione ha deciso e ribadito più volte che l’assegno divorzile non serve soltanto a corrispondere all’ex coniuge un sostentamento ma anche a ripagarlo dei sacrifici fatti in termini professionali e reddituali per occuparsi della famiglia. In entrambi i casi, però, l’ottenimento di una nuova stabilità soprattutto se con una nuova relazione stabile può determinare la revoca del beneficio. Fino a poco tempo fa, però, era rimasta di fatto ignorata l’ipotesi delle relazioni a distanza, sui cui abbiamo ora un importante chiarimento.

Assegno divorzile tolto a chi ha una relazione a distanza

L’assegno divorzile viene stabilito dal giudice contestualmente al divorzio quando uno degli ex coniugi non è in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, ovviamente a patto che le condizioni economiche dell’altro siano migliori. La disparità reddituale non è l’unico requisito per avere diritto all’assegno di divorzio, il quale secondo la Corte di Cassazione ha anche una funzione perequativa. In altre parole, con una somma di denaro periodica oppure una tantum, l’ex coniuge ripaga l’altro dei sacrifici fatti e scelti di comune accordo in favore della famiglia.

L’assegno di divorzio non necessariamente dura tutta la vita, perché tanto le condizioni reddituali quanto quelle personali degli ex coniugi possono cambiare e in questi casi è possibile rivolgersi al tribunale per la revisione del beneficio, che può essere revocato, ridotto o perfino aumentato. Ci sono diverse ragioni che possono determinare la perdita dell’assegno divorzile, fra cui le nuove nozze del beneficiario. Si tiene infatti conto che un nuovo matrimonio presupponga il raggiungimento di una stabilità e comunque c’è il nuovo coniuge ad avere obblighi di assistenza nei confronti del partner.

Riguardo alle relazioni diverse dal matrimonio, tuttavia, la questione è dibattuta all’interno della giurisprudenza. Non sempre un fidanzamento o una convivenza determinano un tale cambiamento nella vita del beneficiario, in termini di distacco dal precedente nucleo familiare, tale da comportare la riduzione della parte compensativo-perequativa. Per quanto riguarda la componente assistenziale, relativa al solo soddisfacimento dei bisogni primari, molto spesso si ha invece una revoca dell’assegno. Rileva, infatti, il fatto che una nuova relazione amorosa stabile sia indice dell’intraprendere un nuovo percorso di vita e presumibilmente di una differente stabilità economico-finanziaria.

Non è invece giusto che venga annullata anche la componente compensativa dell’assegno, perché l’ex coniuge mantiene il diritto a essere ripagato dei sacrifici fatti per la famiglia e decisi di comune accordo con il coniuge, a meno che non abbia a tutti gli effetti delle condizioni economiche migliori e comprovate. Questo principio che regola ormai in modo consolidato l’assegno divorzile si continua ad applicare, nel senso che la revoca dell’assegno è possibile soltanto quando oltre a instaurare una nuova e stabile relazione, l’ex coniuge beneficiario ha anche condizioni economiche migliori.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13175/2024 del 14 maggio 2024, ha però annoverato nell’ipotesi di stabile e duratura relazione anche quella a distanza. Si apprende così che non è necessario ai fini della perdita dell’assegno che la nuova coppia instauri una convivenza e nemmeno che abbia un rapporto fisso nel senso più ordinario del termine. È l’intento, la cosiddetta comunione materiale e spirituale, che fa di due persone una coppia stabile, pertanto l’assegno divorzile può essere revocato a prescindere dalla convivenza e dalle nozze.

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