Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, cos’è e a cosa serve (Fac simile)

Nadia Pascale

15 Maggio 2024 - 09:15

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà costituisce una semplificazione amministrativa per i cittadini, ma in quali caso si può usare e quali informazioni può contenere? Ecco la guida.

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, cos’è e a cosa serve (Fac simile)

Spesso nei rapporti con la Pubblica Amministrazione al cittadino viene richiesta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ma di cosa si tratta? Cos’è, qual è la sua funzione e come si redige una dichiarazione sostitutiva di atto notorio?

Il legislatore nel tempo ha dettato norme volte a semplificare i rapporti con la Pubblica Amministrazione e ridurre il peso sulla spesa pubblica. Lo ha fatto limitando i casi in cui per dare certezza di un determinato fatto o stato è necessario rivolgersi presso i pubblici uffici.

Il fulcro di questa semplificazione è nelle dichiarazioni sostitutive, ma occorre fare attenzione perché ci sono modalità diverse in base alle notizie oggetto di dichiarazione.

Ecco tutte le informazioni necessarie per non incorrere in errori e usare nel modo giusto la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Cos’è la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà?

L’atto notorio dal punto di vista legale contiene informazioni pubbliche, nel senso che sono facilmente verificabili e di cui il dichiarante ha conoscenza diretta. La dichiarazione sostitutiva è un atto di semplificazione amministrativa prevista dal Dpr 445 del 2000, prevede che il soggetto interessato possa produrre autonomamente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in questo modo non è necessario di volta in volta rivolgersi a un’autorità che certifichi il fatto.

In base all’articolo 47 del Dpr 445 del 2000

L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà incontra un limite importante: non può avere ad oggetto informazioni detenute in pubblici registri, infatti in questo caso si applica la disciplina della dichiarazione sostitutiva di certificati, più semplicemente autocertificazione.

La dichiarazione oggetto dell’atto notorio è resa nell’interesse proprio del dichiarante e può riguardare anche stati, qualità personali e fatti anche relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio e dichiarazione sostitutiva di certificato (autocertificazione)

Per capire bene l’ambito di applicazione occorre però ricordare l’articolo 46 del Dpr 445 del 2000, questo prevede una serie di atti che possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

In questo caso si tratta di dichiarazioni che sostituiscono le certificazioni di dati detenuti dalla PA in pubblici registri. Si tratta di:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefìci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa)di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Solo le notizie diverse da quelle ora viste possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ciò come stabilito dall’articolo 47 dello stesso Dpr 445. In poche parole, possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio solo le notizie non contenute in pubblici registri, tra i registri ricordiamo il catasto.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è diretta alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici, i funzionari sono tenuti ad accettare la dichiarazione stessa, in caso contrario sono passibili di sanzioni.
Naturalmente anche il dichiarante deve rendere dichiarazioni veritiere in caso contrario incorre in sanzioni di tipo penale e amministrativo.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio e atto notorio

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere distinta anche dall’atto notorio vero e proprio. Il secondo, infatti, deve essere reso davanti a un pubblico ufficiale, può trattarsi di un notaio, e in questo caso è necessario sostenere i relativi costi.

Per atto notorio, o atto di notorietà, s’intende un atto di natura pubblica necessario per dimostrare determinati fatti, stati o qualità personali. In questo caso la dichiarazione è resa dal soggetto interessato alla presenza di due testimoni maggiorenni muniti di documento in corso di validità e nel pieno esercizio dei propri diritti civili, i quali giurano di essere consapevoli della responsabilità morale e giuridica che assumono con tale deposizione.

Può essere fatto da chiunque abbia un interesse all’atto, indipendentemente dalla residenza.
I testimoni, o “attestanti”, devono essere soggetti terzi rispetto agli interessi in gioco.
I fatti riportati nell’atto devono essere noti, quindi, di pubblico dominio, ad esempio una dichiarazione che attesti la qualità di erede di un determinato soggetto.

Quando serve la dichiarazione sostitutiva di atto notorio?

Circoscritto il campo di applicazione ricordiamo che non si può mai usare l’autocertificazione per:

  • certificati medici, sanitari o veterinari;
  • certificati di origine (DOC o DOP);
  • certificati di conformità alle prescrizioni della normativa europea;
  • certificati di marchi o brevetti.

Infine, si può usare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per certificare:

  • la posizione di casalinga, studente, pensionato, disoccupato;
  • il reddito percepito in un determinato periodo;
  • titolo di studio e specializzazione;
  • che non si sono riportate condanne penali;
  • la propria posizione rispetto agli obblighi militari;
  • la propria posizione di familiare a carico;
  • la qualifica di legale rappresentante di una ditta.

Nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà devono essere indicate le generalità complete del dichiarante, deve naturalmente essere presente la “dichiarazione”, è necessario inserire data e firma e i riferimenti normativi.

Alleghiamo il modulo per la corretta redazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Dichiarazione atto notorio
Fac simile dichiarazione atto notorio

Iscriviti a Money.it

Fai sapere la tua opinione e prendi parte al sondaggio di Money.it

Partecipa al sondaggio
icona-sondaggio-attivo